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NUOVA ORDINANZA REGIONALE E DECRETO LEGGE, I CHIARIMENTI SULLE DISPOSIZIONI PER LO SPORT AGONISTICO

La sede degli allenamenti è sempre raggiungibile anche se ciò implica lo spostamento tra Comuni diversi. Il Decreto Legge mantiene la possibilità di svolgere allenamenti ed attività sportive secondo le modalità previste nel precedente DPCM del 3 dicembre.

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, si informa che l’Ordinanza regionale n. 169 del 17 dicembre 2020 rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso, e non più fino al 6 gennaio come originariamente indicato nel testo. Dal 24 dicembre si applicherà infatti il Decreto Legge n. 172, che ha istituito la zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2,3, 5 e 6 gennaio e zona arancione nei giorni 28,29 30 dicembre e 4 gennaio.

Attività sportiva: l’attività sportiva agonistica costituita da allenamenti e gare, nei limiti in cui può essere legittimamente svolta secondo le previsioni del DPCM 3.12.2020 (v. art. 1, comma 10, lett. e) e oo), consente l’uscita dal comune se può essere svolta solo in impianti localizzati in territori comunali diversi da quelli dei singoli atleti.

ESTRAPOLATO TESTO ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE VENETO 17.12.2020

A) Misure relative allo spostamento individuale al punto 1.

dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 (CAMBIATO IN “FINO AL 23 GENNAIO”), dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità’, o per svolgere attività’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale”,

L’attività svolta presso i Club si configura appunto come attività non sospesa o servizio non sospeso e non disponibile in altri Comuni.

Pertanto, l’attività presso i Club può continuare a svolgersi secondo le modalità definite dal Protocollo FIR-Covid attualmente in vigore e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Vi ricordiamo che come scritto al punto 10. Autocertificazione, per gli spostamenti effettuati fino al 23 dicembre dopo le ore 14 e dal 24 dicembre al 6 gennaio dalle 5 alle 22 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, utilizzando il modello di Autocertificazione reperibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf e in allegato alla presente, da esibire all’organo di controllo.

La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

Per maggior completezza di informazioni in caso di verifiche, si ritiene opportuno raccomandare che il Presidente della Società rilasci a ciascun atleta una dichiarazione che attesti il regolare tesseramento alla Società per la corrente stagione sportiva 2020-2021 e, quindi, la piena legittimità a recarsi presso l’impianto sportivo sede degli allenamenti.

 

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